Bonus vacanza. Cosa c’è da sapere
Il decreto “Rilancio” n. 34/2020, all’art. 176, prevede la possibilità per clienti persone fisiche di beneficiare di un “bonus vacanze” per il pagamento di servizi offerti, in ambito nazionale, dalle strutture turistico ricettive, compresi bed&breakfast ed agriturismi.
Destinatari e misura massima
Il bonus è destinato ai nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000,00 €. Il bonus può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare, anche diverso dal richiedente, purché risulti intestatario della fattura/documento commerciale/scontrino/ricevuta fiscale emesso dall’esercente.
I destinatari interessati devono:
La misura massima del bonus vacanze è di:
Il bonus può essere speso solo in un’unica soluzione e relativamente ai servizi resi da una sola struttura ricettiva. Il corrispettivo della prestazione deve essere opportunamente documentato da fattura/documento commerciale/scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto. Il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie viaggi e tour operator.
Fruizione da parte del cliente persona fisica
Il bonus vacanze è fruito dal cliente persona fisica:
Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus spettante, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo ed il residuo non è utilizzabile.